patto di prelazione sottoposto a condizione
Cass. 02.07.2002, n. 9568
Chi
conclude un patto di prelazione relativo alla vendita di un proprio bene
immobile sotto la condizione sospensiva del rilascio di una determinata autorizzazione
amministrativa, ha il dovere, in pendenza dell'avveramento della condizione, di
comportarsi secondo buona fede astenendosi dal compiere atti pregiudizievoli
degli interessi dell'altro contraente, sia con riferimento all'oggetto della
prestazione, che con riferimento all'avveramento della condizione (tra i
quali puņ rientrare la vendita a terzi dell'immobile, in quanto atto compiuto
sull'oggetto della prestazione del negozio prelatizio sottoposto a condizione e
tale da vanificare il possibile futuro esercizio del diritto di prelazione).